Statuto

STATUTO GRUPPO GELINDO ODV

ART. 1 (Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Gruppo Gelindo ODV”, nel prosieguo anche e solo associazione o organizzazione. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via Santi n. 2 nel comune di Casier (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

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L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

E’ costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato “Gruppo Gelindo ODV”, nel prosieguo anche e solo associazione o organizzazione. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via Santi n. 2 nel comune di Casier (TV).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L’organizzazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per permettere l’integrazione sociale e la tutela dei diritti delle persone con disabilità e al fine di facilitarne l’inserimento sociale, i rapporti amicali e di favorire il loro benessere psico-fisico.

Le attività che si propone di svolgere, soprattutto in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’opera di volontariato dei propri associati, sono quelle di cui al comma 1, art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

  • interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm.ii., e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e ss.mm.ii.;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e ss.mm.ii., o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:
  • attività culturale, sportiva, ricreativa, formativa, ecc. a favore di persone con disabilità residenti nel territorio della Regione Veneto e principalmente in quello del Comune di Casier (TV);
  • coinvolgimento e sensibilizzazione di singoli cittadini, loro associazioni e istituzioni in genere.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6, D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo.

L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo, su domanda dell’interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. E’ ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
L’aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.
Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d’esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/2017. Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
    • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
    • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito. La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo non occasionale, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

ART. 11 (L’Assemblea)

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea degli associati
  • Consiglio direttivo
  • Presidente
  • Organo di controllo (se previsto dalla legge)
  • Organo di revisione (se previsto dalla legge) Tutte le cariche sociali sono gratuite, fermo quanto disposto dal comma 2, art. 34, D.Lgs. 117/2017.

L’Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente.
Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • delibera l’ammontare della quota associativa annuale;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione)

L’Assemblea è convocata dal presidente e si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Si riunisce anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche utilizzando tecnologie informatiche o social media, contenente l’ordine del giorno, la data della riunione, l’orario, il luogo, e l’eventuale data di seconda convocazione, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

Le riunioni dell’Assemblea si tengono, di norma, presso la sede legale dell’organizzazione, fermo restando che, in caso di necessità, possano validamente tenersi anche in video – conferenza.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o tramite delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli stessi.

ART. 16 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di almeno 5 componenti e massimo 9, eletti dall’Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3, e sono rieleggibili. Il Presidente è rieleggibile alla medesima carica per un solo mandato consecutivo.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

  • nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente;
  • nomina tra i suoi membri il Segretario;
  • attribuisce ai suoi membri le deleghe per la gestione delle attività dell’organizzazione (gestione contabile, rapporti con le istituzioni e altre organizzazioni di volontariato, etc.)
  • amministra l’organizzazione;
  • attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
  • predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • predispone tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts;
  • disciplina l’ammissione degli associati;
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  • disciplina la modalità di gestione del Consiglio direttivo;
  • propone all’Assemblea la quota associativa od altri contributi dagli associati.

ART. 17
(Il Presidente)

Art. 17-bis (Il Vice Presidente)

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 17-ter (Il Segretario)

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio direttivo. Collabora con gli organi competenti ai sensi dell’art. 31 nella gestione dei libri sociali.

ART. 18 (Organo di controllo)

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

Art. 20 (Risorse economiche)

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;

ART. 21 (I beni)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell’organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’organizzazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l’organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità della organizzazione)

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’organizzazione.

ART. 29 (Assicurazione dell’organizzazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  • il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 32 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 33 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Runts, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del registro medesimo.

A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D.Lgs. 117/2017, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/2017.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.

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